AGEVOLAZIONI FISCALI PER RISPARMIO ENERGETICO ECO-BONUS 65% SOMMARIO

 

2 CHI PUO’ BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE

3 CHE COSA E’ INCENTIVATO ED I REQUISITI MINIMINI
3.1 Riqualificazione globale su edifici esistenti
3.2 Interventi sugli involucri degli edifici (strutture opache e infissi)
3.3 Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua cald
3.4 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
4 TETTI MASSIMI DELLE DETRAZIONI
5 ADEMPIMENTI
6 FUNZIONA LA DETRAZIONE
7 DOCUMENTI DA CONSERVARE
8 CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI
9 RIFERIMENTI NORMATIVI

10TIPOLOGIE EDILIZIE INTERESSATE

 

 

 

 

L’agevolazione per la riqualificazione energetica – a differenza di quella per le ristrutturazioni, riservata ai soli edifici residenziali – interessa i fabbricati esistenti di tutte le categorie catastali (anche rurali) compresi quelli strumentali. Sono esclusi quindi gli interventi effettuati durante la costruzione dell’immobile.Per tutti gli interventi agevolabili, esclusa l’installazione dei pannelli solari, l’edificio deve essere già dotato di impianto di riscaldamento, anche negli ambienti interessati dall’intervento. In caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione, si può usufruire della detrazione solo nel caso di fedele ricostruzione; sono, quindi, esclusi gli interventi di ampliamento.Irpef del 55% (ora 65%) (Risoluzione 340/E del 1°Situazioni particolariGli interventi di riqualificazione energetica realizzati da un’impresa di costruzione sugli immobili merce non possono beneficiare della detrazione del 55% (ora 65%) (Risoluzione 303/E del 15 luglio 2008 dell’Agenzia delle Entrate). Una Società proprietaria di immobili dati in locazione non può beneficiare della detrazione Irpef del 55% (ora 65%) (Risoluzione 340/E del 1° agosto 2008 dell’Agenzia delle Entrate).

 

2 CHI PUO’ BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE?

In seguito alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Legge di Stabilità che contiene la proroga degli incentivi fiscali (50% e 65%) possono usufruire dell’agevolazione tutti i contribuenti che sostengono – fino al 31 dicembre 2014 per i privati, e fino al 30 giugno 2015 per interventi sulle parti comuni dei condomìni o su tutte le unità immobiliari del condominio del bonus fiscale nella misura del 65%, fino al 31 dicembre 2015 per i privati, e fino al 30 giugno 2016 per interventi sulle parti comuni dei condomìni o su tutte le unità immobiliari del condominio del bonus fiscale nella misura del 50%.

In particolare, sono ammessi all’agevolazione: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;; i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); le associazioni tra professionisti; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. Tra le persone fisiche, possono fruire dell’agevolazione anche: i titolari di un diritto reale sull’immobile;; i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;; gli inquilini;; chi detiene l’immobile in comodato. Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori eseguiti sugli immobili nei quali può esplicarsi la convivenza.

 

Situazioni particolari

I Comuni, non essendo soggetti passivi di Ires, non possono usufruire della detrazione del 55% (ora 65%) (Risoluzione 33/E del 5/02/2008 dell’Agenzia delle Entrate).

 

3 CHE COSA E’ INCENTIVATO ED I REQUISITI MINIMINI

3.1 Riqualificazione globale su edifici esistenti (comma 344)

È detraibile il 65% delle spese sostenute per qualsiasi intervento, o insieme di interventi, che consentano di conseguire un fabbisogno annuo di energia per la climatizzazione invernale non superiore ai valori riportati nelle tabelle di cui all’Allegato A del DM 11 marzo 2008 (come modificato dal DM 26 gennaio 2010).

L’indice di fabbisogno energetico da conseguire deve essere riferito all’intero edificio e non alle singole unità che lo compongono (Risoluzione 36/E del 31 maggio 2007 dell’Agenzia delle Entrate). La detrazione spettante per i lavori di riqualificazione globale non potrà cumularsi con quella relativa ai singoli interventi. Solo in caso di interventi per la climatizzazione invernale e contestuale installazione di pannelli solari, quest’ultima detrazione può aggiungersi a quella per la riqualificazione globale.

Situazioni particolari

La detrazione si applica alla sostituzione dei portoni di ingresso, a condizione che sia certificato che il portone da sostituire presenta le caratteristiche proprie di una finestra o di una porta-finestra e consenta il conseguimento degli indici di risparmio energetico richiesti per le strutture opache (Risoluzione 475/E del 9/12/2008 Agenzia delle Entrate). Non è agevolabile invece la sostituzione della porta del box auto adiacente all’abitazione;; condizione indispensabile per accedere al bonus è che il locale sia riscaldato (Faq 33 Enea). I lavori di ampliamento, demolizione e ricostruzione previsti dal Piano Casa e rientranti nella disciplina delle ristrutturazioni possono usufruire della detrazione del 55% (ora 65%) (Risoluzione 4/E del 4 gennaio 2011 Agenzia delle Entrate).

3.2 Interventi sugli involucri degli edifici (strutture opache e infissi) – (comma 345)

È detraibile il 65% delle spese sostenute per interventi sull’involucro dell’edificio, riguardanti le strutture opache verticali, le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) e le finestre, comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno e verso vani non riscaldati, che consentano di ottenere una riduzione della trasmittanza termica U, in base ai valori indicati nella tabella di cui all’Allegato B del DM 11 marzo 2008 (come modificata dal DM 26 gennaio 2010).

Le spese detraibili sono quelle per: fornitura e posa in opera di materiale coibente sulle pareti esterne e di materiali per migliorare le caratteristiche termiche delle strutture esistenti; fornitura e posa in opera di nuove finestre comprensive di infissi; integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati esistenti e di componenti accessorie (scuri e persiane); demolizione e ricostruzione degli elementi costruttivi. Per i soli edifici ubicati nella zone climatiche C, D, E e F, i valori della trasmittanza U delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono, che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i limiti massimi riportati nella tabella 4.a, di cui all’art. 4, comma 4, lettera c), del DPR 2 aprile 2009, n. 59. Per il calcolo dell’indice di prestazione energetica dell’edificio per la climatizzazione invernale e delle trasmittanze degli elementi costituenti l’involucro edilizio, le metodologie di calcolo da utilizzare sono quelle indicate all’art. 3 del DPR 2 aprile 2009, n. 59.

Ai medesimi fini, l’utilizzo dello schema di procedura semplificata per la determinazione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell’edificio di cui all’allegato G al DM 7 aprile 2008 è equivalente all’analogo schema di procedura semplificata riportato all’allegato 2 al DM 26 giugno 2009.

Situazioni particolari

Nel caso di una sostituzione di infissi presso un’abitazione data in locazione, la detrazione fiscale del 55% (ora 65%) spetta sia al proprietario che all’inquilino, in proporzione alla spesa sostenuta per l’intervento (Circolare 38/E del 23/06/2010 Agenzia delle Entrate).

3.3 Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346)

È detraibile il 65% delle spese sostenute per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Le spese detraibili sono quelle per: fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature e delle opere idrauliche e murarie per la realizzazione di impianti solari termici collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento. Ai fini dell’asseverazione dell’intervento è necessario che i pannelli siano conformi alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un Paese dell’Unione Europea e della Svizzera. Devono inoltre avere un termine minimo di garanzia (5 anni per pannelli e i bollitori e in 2 anni per accessori e i componenti tecnici). Per i pannelli realizzati in autocostruzione non è più necessaria la certificazione di qualità relativa alle strisce assorbenti (DM 26 ottobre 2007, che ha modificato l’art. 8, comma 2, del DM 19 febbraio 2007). Il DM 6 agosto 2009 elimina l’obbligo di produrre la certificazione di qualità anche per il vetro solare. Per le spese di installazione di pannelli solari, non è più obbligatorio redigere l’attestato di certificazione o qualificazione energetica (art. 1,

c. 24, lettera c), Legge 244/2007).

3.4 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (comma 347)

Sono detraibili le spese sostenute per la sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Per questa tipologia di interventi il Dl n. 63/2013 aveva inizialmente escluso la proroga della detrazione al 31 dicembre 2013. La legge di conversione del decreto (legge n. 90 del 3 agosto 2013) ha però soppresso tale esclusione, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto – 6 giugno 2013 – e non dalla data di entrata in vigore della legge di conversione – 4 agosto 2013 (circolare n. 29/E del 18 settembre 2013).

I sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di energia termica, convertibile anche in energia elettrica, usufruiscono della detrazione del 65%, perché assimilabili ai pannelli solari. Le modalità con cui calcolare la detrazione variano però in base alle caratteristiche degli impianti (Risoluzione 12/E del 7 febbraio 2011 dell’Agenzia delle Entrate).

 

 

4 TETTI MASSIMI DELLE DETRAZIONI
 
Il limite massimo della detrazione varia a seconda della tipologia dell’intervento.

Tipologia di intervento

Riqualificazione energetica globale (comma 344)

Interventi sull’involucro di edifici esistenti, riguardanti strutture opache

orizzontali, verticali, finestre comprensive di infissi (comma 345)

Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda

(comma 346)

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, integrale o

parziale, con impianti dotati di caldaie a condensazione (comma 347)

Tetto massimo della detrazione

100.000 euro (65% di 153.846,15 euro)

60.000 euro (65% di 92.307,69 euro)

60.000 euro (65% di 92.307,69 euro)

30.000 euro (65% di 46.153,84 euro)page4image8848

page4image9488sono detraibili sia i costi per le opere edili connesse agli interventi, che quelli per le prestazioni professionali necessarie sia per l’acquisizione della certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio che per la realizzazione degli interventi stessi. Il tetto di 60.000 euro relativo alla sostituzione degli infissi è riferito a ciascun fabbricato, anche se esso non costituisce una autonoma entità catastale (Risoluzione n. 365/E del 12 dicembre 2007 dell’Agenzia delle Entrate).

 

5 ADEMPIMENTI

Per fruire dell’agevolazione è necessario acquisire:

a) L’asseverazione di un tecnico abilitato Deve attestare la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti e può essere compresa in quella di conformità al progetto delle opere realizzate che il direttore dei lavori presenta al Comune ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Dlgs 192/2005, e ss.mm.ii. Dall’11 ottobre 2009, per effetto del DM del 6 agosto 2009 che modifica il DM 19 febbraio 2007, l’asseverazione di un tecnico abilitato può anche essere esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici prevista dall’art. 28, comma 1, della legge 10/1991. Per alcuni beni quali, ad esempio, finestre comprensive di infissi o caldaie a condensazione di potenza nominale del focolare inferiore a 100 Kw, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione fornita dal produttore. Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW, all’asseverazione non devono più essere allegate le certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto (DM del 6 agosto 2009).

b) L’attestato di certificazione o di qualificazione energetica, ove richiesto È redatto secondo le procedure approvate dalle Regioni e Province autonome o stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente all’8

ottobre 2005, o secondo quanto previsto dall’art. 6 del Dlgs 192/2005. In mancanza delle suddette procedure, va redatto un attestato di qualificazione energetica conformemente all’Allegato A del DM 19 febbraio 2007 ed asseverato da un tecnico abilitato che può essere il medesimo tecnico che produce l’asseverazione di rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti richiesti. L’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale deve essere determinato conformemente all’allegato I del Dlgs 192/2005 e ss.mm.ii. Per gli interventi, iniziati nel 2007 e non ancora terminati, sull’involucro di edifici esistenti, sue parti o unità immobiliari, per quelli relativi all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda e per gli interventi di sostituzione

di impianti di climatizzazione invernale con potenza nominale del focolare minore a 100 kW, per la determinazione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell’edificio, in alternativa al calcolo secondo il Dlgs 192/2005, ci si può avvalere della procedura semplificata di cui all’Allegato B del DM 19/02/2007. Per gli interventi avviati dal 2008 sull’involucro di edifici esistenti, sue parti o unità immobiliari, esclusa la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale limitatamente all’installazione di impianti aventi una potenza nominale del focolare o una potenza elettrica nominale non superiore a 100 kW, per la determinazione dell’indice di prestazione energetica ai fini dell’attestato di qualificazione energetica, in alternativa al calcolo secondo il Dlgs 192/2005, si può applicare la metodologia di cui all’Allegato G del DM 19 febbraio 2007. Il DM del 6 agosto 2009 ha modificato l’articolo 5, comma 3, del DM 19 febbraio 2007, specificando che il metodo di calcolo previsto dall’Allegato I al Dlgs 192/2005 e ss.mm.ii. sarebbe stato valido fino all’entrata in vigore dei decreti di cui all’art. 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005; successivamente i medesimi calcoli devono essere svolti nel rispetto delle disposizioni del decreto di cui all’art. 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005. Il decreto di cui all’art. 4, c. 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005 è il Dpr n. 59 del 2 aprile 2009, entrato in vigore il 25 giugno 2009. Per gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e di installazione di pannelli solari, realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, non è richiesto l’attestato di certificazione/qualificazione energetica. Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008 per la sostituzione di finestre comprensive di infissi, in singole unità immobiliari, non è più obbligatorio redigere l’attestato di certificazione o qualificazione energetica (art.1, comma 24, lettera c), della legge 244/2007). Il DM 6 agosto 2009 elimina l’obbligo di allegare all’asseverazione sul rispetto dei requisiti minimi – che può essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti – le certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.

Nota bene

Con l’entrata in vigore delle “Linee guida per la certificazione energetica” (DM 26 giugno 2009 attuativo del Dlgs 192/2005) è necessario produrre e conservare l’Attestato di Certificazione Energetica ma, ai soli fini delle detrazioni del 55% (ora 65%), si deve trasmettere all’ENEA solo l’attestato di qualificazione energetica.

 

c) La scheda informativa relativa agli interventi realizzati

Deve contenere i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, della struttura oggetto dell’intervento, i parametri per l’identificazione della tipologia di intervento eseguito, il risparmio annuo di energia primaria previsto, gli oneri economici sostenuti per l’intervento e per le spese professionali. Deve essere redatta secondo lo schema di cui all’Allegato E del DM 19 febbraio 2007 o – in caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e di installazione di pannelli solari – all’Allegato F dello stesso DM. Se sono stati eseguiti più interventi su uno stesso edificio o unità immobiliare, l’asseverazione, l’attestato di certificazione o qualificazione energetica e la scheda informativa possono avere carattere unitario.

Nota bene

Il termine per l’invio all’ENEA dei documenti decorre dalla data del “collaudo” dei lavori, a nulla rilevando il momento di effettuazione dei pagamenti (Risoluzione 244/E/2007 dell’Agenzia delle Entrate). Nel caso di interventi per i quali non è previsto il collaudo, come la sostituzione di finestre, la data di fine lavori può essere

provata con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori o dal tecnico che compila la scheda informativa; non è invece ammessa l’autodichiarazione del contribuente (Circolare 21/E 23 aprile 2010.

Occorre poi trasmettere all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito internet www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica:

l’attestato di certificazione o di qualificazione energetica;; la scheda informativa.

Solo se la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi forniti dall’ENEA, è consentito l’invio tramite raccomandata, con ricevuta semplice, all’indirizzo: “ENEA – Dipartimento ACS, Via Anguillarese, 301 – 00123 Santa Maria di Galeria (Roma)”, specificando il riferimento “Detrazioni fiscali – Riqualificazione energetica – Anno …”.

Oltre i 90 giorni dalla fine dei lavori, eventuali errori commessi nella compilazione della scheda informativa destinata all’ENEA possono essere rettificati. Il contribuente può correggere il contenuto della scheda inviando telematicamente una nuova comunicazione, che annulli e sostituisca la precedente. Con la nuova scheda dovrà essere re-inviato anche l’attestato di qualificazione energetica, ove richiesto. La rettifica dovrà comunque essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione.

 

d) La comunicazione per i lavori che proseguono oltre il periodo di imposta

Solo nel caso in cui i lavori proseguano in più periodi d’imposta, è necessario inviare una Comunicazione all’Agenzia delle Entrate (art. 29, comma 6, del DL 185/2008, convertito nella Legge 2/2009). La Comunicazione (modello, istruzioni e modalità di trasmissione sono contenuti nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009, Protocollo n. 57639/2009) deve essere inoltrata all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori sono iniziati. Se per un intervento il contribuente sostiene le spese in più periodi d’imposta, la Comunicazione andrà inviata entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta, con riferimento alle spese sostenute nel periodo d’imposta precedente. La Comunicazione non deve essere inviata nei seguenti casi:

i lavori sono iniziati e terminati nel medesimo periodo d’imposta; non sono state sostenute spese nel periodo d’imposta cui la comunicazione si riferisce.

Nota bene

Se la dichiarazione relativa agli interventi che proseguono in più periodi d’imposta non viene inviata, o viene inviata oltre i termini, non si decade dal beneficio, ma l’inadempimento è punito con una sanzione da 258 a 2.065 euro (Circolare 21/E del 23 aprile 2010 dell’Agenzia delle Entrate).

Alcuni esempi per lavori a cavallo di due anni fiscali….

Caso 1 spese sostenute nel 2013 e lavori conclusi entro il 31 Dicembre 2013

Cosa fare?: invio telematico della pratica su portale ENEA entro 90 giorni dalla data fine lavori

 

DOCUMENTAZIONE:

compilare e spedire via fax o mail la scheda raccolta dati per allegato F

(COMMA 345b INFISSI)

Caso 2 spese sostenute in parte nel 2013 ed in parte nel 2014 e lavori conclusi nel 2013

Cosa fare?: invio telematico della Comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 31 Marzo 2014 invio telematico della pratica su portale ENEA entro 90 giorni dalla data fine lavori

Caso 3

DOCUMENTAZIONE:

compilare e spedire via fax o mail la scheda raccolta dati per allegato F

(COMMA 345b INFISSI)

compilare e spedire via fax o mail la scheda raccolta dati per Comunicazione AdE

(SCHEDA COMUNICAZIONE AdE)

spese sostenute totalmente nel 2013 e lavori conclusi nel 2014

Cosa fare?: invio telematico della Comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 31 Marzo 2014 invio telematico della pratica su portale ENEA entro 90 giorni dalla data fine lavori

 

6 FUNZIONA LA DETRAZIONE

L’agevolazione consiste in una detrazione dall’imposta lorda, sia IRPEF che IRES, in misura pari al

65% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2014 per i privati, ed entro il 30 giugno 2015 per i condomìni. Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014. In particolare, per i contribuenti persone fisiche, non titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, enti non commerciali, esercenti arti e professioni), sono detraibili le spese pagate mediante bonifico bancario o postale entro il 31 dicembre 2014. Nel bonifico vanno indicati: la causale del versamento; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (professionista o impresa che ha effettuato i lavori).

Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, per i quali i lavori ineriscono all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione è riconosciuta in relazione alle spese imputabili ai vari periodi d’imposta, fino a quello in corso al 31 dicembre 2014. I contribuenti titolari di reddito di impresa sono esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale.

I limiti massimi della detrazione previsti per le diverse categorie di intervento (100.000, 60.000 e 30.000 euro) rappresentano il tetto massimo di risparmio ottenibile mediante la detrazione. Il limite massimo della detrazione è riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento e, quindi, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell’onere effettivamente sostenuto da ciascuno.

Anche per gli interventi condominiali il tetto massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio, tranne i casi in cui l’intervento si riferisce all’intero edificio e non a “parti” di edificio. In quest’ultimo caso, l’ammontare massimo costituisce il limite complessivo della detrazione, da ripartire tra i soggetti che hanno diritto al beneficio.

La detrazione per gli interventi realizzati dal 1° gennaio 2011 è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Per gli interventi che consistono nella prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria, effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione, occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.

A decorrere dal 1° luglio 2010, viene operata una ritenuta d’acconto sui bonifici versati dai clienti che usufruiscono della detrazione alle imprese che hanno realizzato gli interventi. La ritenuta, in origine fissata al 10% del totale del bonifico, al netto dell’Iva, è stata ridotta al 4% a decorrere dal 6 luglio 2011. È possibile ottenere il rimborso delle quote trattenute per intero nei primi periodi di applicazione della norma.

Nota bene

Gli oneri di urbanizzazione corrisposti ai Comuni sono esenti dalla ritenuta d’acconto (Risoluzione 3/E del 4 gennaio 2011 dell’Agenzia delle Entrate).

 

7 DOCUMENTI DA CONSERVARE

Tutti i soggetti che intendono avvalersi del beneficio devono conservare la seguente documentazione: il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato; l’attestato di qualificazione o certificazione energetica (ove richiesto);; la ricevuta di invio tramite internet (o per raccomandata postale) dell’attestato di qualificazione o certificazione energetica;

la ricevuta del bonifico bancario o postale (i soggetti non titolari di reddito d’impresa); le fatture e le ricevute fiscali che comprovano le spese sostenute.

 

8 CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI

La detrazione d’imposta del 65% non è cumulabile con altre agevolazioni previste per gli stessi interventi (come, ad esempio, la detrazione del 36%/50% per il recupero del patrimonio edilizio). Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni per il risparmio energetico sia in quelle per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà scegliere solo uno dei due benefici fiscali. Il beneficio fiscale è tuttavia compatibile con altre agevolazioni non fiscali (contributi e finanziamenti) per il risparmio energetico.

La detrazione del 65% non è cumulabile con il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell’energia di cui al quinto Conto Energia (DM 5 luglio 2012).

 

9 RIFERIMENTI NORMATIVI

L’art. 1, commi 344-349, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007) ha introdotto una detrazione d’imposta del 55% delle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2007 per la realizzazione di interventi volti al contenimento dei consumi energetici degli edifici esistenti. Il DM 19 febbraio 2007 ha specificato nel dettaglio gli interventi per i quali spetta la detrazione e la procedura per richiederla.

La Circolare 36/E del 31 maggio 2007 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla detrazione: beneficiari,edifici interessati, interventi agevolati, adempimenti, spese detraibili, ecc. Il DM 26 ottobre 2007 ha ampliato la definizione di tecnico abilitato al rilascio dell’asseverazione, dell’attestato di certificazione o qualificazione energetica e della scheda informativa; ha previsto la possibilità, in caso di più interventi sullo stesso immobile, di produrre un solo attestato di certificazione o qualificazione energetica e una sola scheda

informativa relativa ai lavori realizzati; ha chiarito i requisiti tecnici che i pannelli solari devono avere per essere ammessi all’agevolazione.

Successivamente, l’art. 1, commi 20-24, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) ha prorogato l’agevolazione fino al 31 dicembre 2010; ha corretto la tabella delle trasmittanze per le strutture opache orizzontali rendendo operativa l’agevolazione anche per gli interventi su coperture e pavimenti. Ha, inoltre, eliminato l’obbligo di redigere l’attestato di qualificazione (o certificazione) energetica per l’installazione di finestre comprensive di infissi e di pannelli solari termici; ha esteso la detrazione del 55% alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale non a condensazione, e alla sostituzione integrale dell’impianto di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

Il DM 11 marzo 2008 ha fissato i nuovi valori limite di fabbisogno energetico e di trasmittanza termica da rispettare – dal 1° gennaio 2008 e dal 1° gennaio 2010 – per accedere alla detrazione del 55% per gli interventi di “riqualificazione globale” e per quelli relativi alle strutture opache verticali, orizzontali e alle finestre. Il DM 7 aprile 2008, intervenendo sul precedente DM 19 febbraio 2007, ha aggiornato al 2010 le disposizioni, in attuazione della Finanziaria 2008, e ha apportato alcune modifiche ai requisiti da rispettare per fruire delle detrazioni. Ha disposto che gli interventi realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 devono avere l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale e la trasmittanza termica non superiori ai valori definiti dal DM 11 marzo 2008; ha introdotto la scheda informativa per interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e l’installazione di pannelli solari, e la procedura semplificata per la determinazione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell’edificio.

La Legge n. 2 del 28 gennaio 2009, di conversione del DL 185/2008 anticrisi, ha introdotto l’obbligo di inviare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate; per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 la detrazione dall’imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo. Il Provvedimento del 6 maggio 2009 dell’Agenzia delle Entrate ha disciplinato i termini e le modalità per l’invio della comunicazione (introdotta dal DL 185/2008) da inviare per lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta, qualora le spese siano state sostenute a cavallo di più di un periodo d’imposta.

L’articolo 31, comma 1, della Legge 99/2009, entrata in vigore il 15 agosto 2009, ha eliminato l’obbligo di redigere l’attestato di qualificazione energetica per usufruire della detrazione del 55% per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, pompe di calore o impianti geotermici, prevista dal comma 347 della Finanziaria 2007.

Il DM 6 agosto 2009, in vigore dall’11 ottobre 2009, ha semplificato le procedure e ridotto gli

amministrativi a carico dei contribuenti. Tra le altre cose, l’asseverazione di un tecnico abilitato può essere esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, prevista dall’art. 28, comma 1, della legge 10/1991. Con il provvedimento del 21 dicembre 2009, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione della comunicazione telematica relativa ai lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta. Il servizio di invio telematico della comunicazione è attivo dal 4 gennaio 2010.

Il DM 26 gennaio 2010, aggiornando il DM 11 marzo 2008, ha modificato i limiti di trasmittanza termica dei serramenti necessari, dal 2010, per accedere alle detrazioni fiscali del 55%. Il DL 78/2010 “Misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e la competitività economica”, convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010, ha introdotto, a decorrere dal 1° luglio 2010, una ritenuta d’acconto del 10% sui bonifici versati dai clienti che usufruiscono della detrazione alle imprese che hanno realizzato gli interventi.

Il DL n. 98 del 6 luglio 2011 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, convertito nella Legge n. 111 del 15 luglio 2011, ha ridotto dal 10% al 4% la ritenuta d’acconto. La Legge di Stabilità per il 2011 (ex

Legge Finanziaria) Legge n. 220 del 13 dicembre 2010, ha prorogato fino al 31 dicembre 2011 la detrazione del 55%, e ha portato da cinque a dieci anni il periodo di detrazione delle spese. La Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (Manovra Salva Italia) ha prorogato la detrazione del 55% fino al 31 dicembre 2012 alle attuali condizioni e ha aggiunto agli interventi agevolabili la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Il DL n. 83 del 22 giugno 2012 “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito nella Legge n. 134 del 7 agosto 2012, ha prorogato la detrazione del 55% fino al 30 giugno 2013. Il DL n. 63 del 4 giugno 2013 “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell’edilizia, nonchè altre disposizioni in materia di coesione sociale”, ha innalzato la precentuale di detrazione dal 55% al 65% e ha prorogato l’agevolazione al 31 dicembre 2013 per i privati, e al 30 giugno 2014 per interventi sulle parti comuni dei condomìni o su tutte le unità immobiliari del condominio.

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